Articolo 1967 del Codice civile

Art. 1967.

(Prova).

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi