Articolo 1241 del Codice civile
Art. 1241.
(Estinzione per compensazione).
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
(Estinzione per compensazione).
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-30, n. 202301595Provvedimento:Leggi di più...- art. 1375 cod. civ.·
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- principio di buona fede nell'esecuzione del contratto·
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- tutela dei diritti fondamentali di libertà di impresa e di proprietà