Articolo 1180 del Codice civile

Art. 1180.

(Adempimento del terzo).

L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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