Articolo 1180 del Codice civile
Art. 1180.
(Adempimento del terzo).
L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
(Adempimento del terzo).
L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
4. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-16, n. 202201902Provvedimento:Leggi di più...- adempimento del debito altrui·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 1180 del cod. civ.·
- art. 5 del d.l. 49/2003·
- art. 9 della l. 119 del 2003·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- interesse del produttore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute·
- legittimità costituzionale·
- obbligazione solidale·
- prelievo supplementare·
- principio di buona fede·
- quote latte·
- sistema delle fideiussioni·
- violazione di legge
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202407640Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- contraddittorio procedurale·
- convenzione di lottizzazione·
- inadempimento contrattuale·
- integrazione del contraddittorio·
- obblighi di urbanizzazione·
- oneri di urbanizzazione·
- risarcimento danni·
- trasferimento delle aree·
- verifica istruttoria