Articolo 2035 del Codice civile
Art. 2035.
(Prestazione contraria al buon costume).
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.
(Prestazione contraria al buon costume).
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.