Articolo 2035 del Codice civile

Art. 2035.

(Prestazione contraria al buon costume).

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze58

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi