Articolo 1788 del Codice civile
Art. 1788.
(Diritti del depositante).
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
(Diritti del depositante).
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Sentenze • 4
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-02-16, n. 201700063Provvedimento:Leggi di più...- annullamento concessione edilizia·
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