Articolo 1788 del Codice civile

Art. 1788.

(Diritti del depositante).

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi