Articolo 1815 del Codice civile

Art. 1815.

(Interessi).

Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi))
Entrata in vigore il 9 marzo 1996

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