Articolo 1449 del Codice civile
Art. 1449.
(Prescrizione).
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.
(Prescrizione).
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.