Articolo 1449 del Codice civile

Art. 1449.

(Prescrizione).

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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