Articolo 2722 del Codice civile

Art. 2722.

(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).

La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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