Articolo 2722 del Codice civile
Art. 2722.
(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.
(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.