Articolo 2722 del Codice civile
Art. 2722.
(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.
(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.
1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-09-08, n. 202313670Provvedimento:Leggi di più...- abilitazione alla professione forense·
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