Articolo 2715 del Codice civile
Art. 2715.
(Copie di scritture private originali depositate).
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
(Copie di scritture private originali depositate).
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202405696Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione sanante·
- atto di cessione volontaria·
- codice del processo amministrativo·
- diritti di proprietà·
- disconoscimento delle sottoscrizioni·
- espropriazione·
- occupazione illegittima·
- ordinanza istruttoria·
- prova documentale·
- quantificazione del danno·
- querela di falso·
- restituzione dei beni·
- risarcimento danni·
- validità degli atti amministrativi
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-29, n. 202404813Provvedimento:Leggi di più...- art. 2697 c.c.·
- art. 2935 c.c.·
- interruzione della prescrizione·
- legittimità del possesso·
- maggior danno·
- onere della prova·
- ordinanza di dissequestro·
- prescrizione dei titoli di Stato·
- rimborso titoli di credito·
- sequestro penale dei titoli
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-02, n. 202403012Provvedimento:Leggi di più...- Codice dell'Amministrazione Digitale·
- compensazione delle spese·
- diniego di rinnovo·
- documento informatico·
- equiparazione PEC a notifica postale·
- firma digitale·
- irregolarità sanabile·
- modalità di inoltro del ricorso·
- obbligo di pronunciamento sul ricorso·
- ricorso gerarchico·
- soccorso istruttorio