Articolo 1020 del Codice civile
Art. 1020.
(Requisizione o espropriazione).
Se la cosa e' requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' relativa.
(Requisizione o espropriazione).
Se la cosa e' requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' relativa.