Articolo 1231 del Codice civile

Art. 1231.

(Modalita' che non importano novazione).

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze86

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi