Articolo 2958 del Codice civile

Art. 2958.

(Corso della prescrizione).

La prescrizione decorre anche se vi e' stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi