Articolo 1641 del Codice civile

Art. 1641.

(Scorte vive).

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e' stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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