Articolo 1643 del Codice civile
Art. 1643.
(Rischio della perdita del bestiame).
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.
(Rischio della perdita del bestiame).
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.