Articolo 10 del Codice civile

Art. 10.

(Abuso dell'immagine altrui).

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e' dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorita' giudiziaria, su richiesta dell'interessato, puo' disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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