Articolo 1905 del Codice civile
Art. 1905.
(Limiti del risarcimento).
L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.
(Limiti del risarcimento).
L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.