Articolo 1905 del Codice civile

Art. 1905.

(Limiti del risarcimento).

L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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