Articolo 1256 del Codice civile
Art. 1256.
(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202318591Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione normativa·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 1911 d.lgs. 66/2010·
- art. 6-bis D.L. 387/1987·
- compensazione delle spese di giudizio·
- Consiglio di Stato·
- diritto previdenziale·
- equiparazione delle forze di polizia·
- giurisprudenza amministrativa·
- indennità di buonuscita·
- onere della prova·
- scatti stipendiali·
- silenzio rifiuto·
- usucapione