Articolo 352 del Codice civile
Art. 352.
(Dispensa su domanda).
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.
(Dispensa su domanda).
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.
Sentenze • 2
1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300969Provvedimento:Leggi di più...- amministratore di sostegno·
- art. 33 co. 5 legge n. 104/1992·
- art. 352 c.c.·
- assistenza a persona disabile·
- bilanciamento di interessi·
- compensazione delle spese di lite·
- competenze del reparto·
- diniego di trasferimento·
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- scopertura organica·
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- trasferimento del dipendente pubblico·
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