Articolo 1399 del Codice civile

Art. 1399.

(Ratifica).

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze329

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