Articolo 1025 del Codice civile

Art. 1025.

(Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione).

Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e' tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio' che gode.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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