Articolo 1963 del Codice civile
Art. 1963.
(Divieto del patto commissorio).
E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
(Divieto del patto commissorio).
E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.