Articolo 1963 del Codice civile

Art. 1963.

(Divieto del patto commissorio).

E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze18

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi