Articolo 1909 del Codice civile

Art. 1909.

(Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose).

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non e' valida se vi e' stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se e' in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi e' stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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