Articolo 1360 del Codice civile

Art. 1360.

(Retroattivita' della condizione).

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per volonta' delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se pero' la condizione risolutiva e' apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia' eseguite.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze169


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202404443
    Provvedimento:
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    • art. 112 e 114 comma 4 Cod. proc. amm.·
    • art. 1359 e 1360 Cod. civ.·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 395 n. 4 Cod. proc. civ.·
    • danni patrimoniali e non patrimoniali·
    • errore di diritto·
    • errore di fatto·
    • graduatoria concorso pubblico·
    • ottemperanza sentenza·
    • revocazione sentenza·
    • ricostruzione carriera·
    • risarcimento danni

  • 2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-11, n. 202414047
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • cessione del credito·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • convenzione incentivante·
    • decadenza incentivi fotovoltaici·
    • eccesso di potere·
    • effetto traslativo della cessione del credito·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimazione ad agire·
    • regolamento del rapporto incentivante·
    • richiesta di restituzione incentivi·
    • tariffa incentivante·
    • violazione art. 42 D.lgs. 28/2011

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-11, n. 202414050
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • cessione del credito·
    • collegamento negoziale·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • decadenza dagli incentivi·
    • difetto di istruttoria e di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimazione ad agire·
    • nullità sopravvenuta·
    • richiesta di restituzione degli incentivi·
    • ripetizione di indebito·
    • violazione art. 42 D.lgs. 28/2011·
    • violazione D.M. 31 gennaio 2014

  • 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-11, n. 202414043
    Provvedimento:
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    • cessione dei crediti a garanzia di finanziamento·
    • cessione del credito·
    • convenzione incentivante·
    • decadenza dagli incentivi per impianti fotovoltaici·
    • documentazione contabile·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimazione ad agire·
    • rimborso degli incentivi·
    • ripetizione di indebito·
    • tariffa incentivante·
    • violazione art. 42 del D.lgs. 28/2011
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