Articolo 444 del Codice civile

Art. 444.

(Adempimento della prestazione alimentare).

L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze13

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi