Articolo 444 del Codice civile
Art. 444.
(Adempimento della prestazione alimentare).
L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
(Adempimento della prestazione alimentare).
L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-10-02, n. 201800199Provvedimento:Leggi di più...- Cessazione della materia del contendere·
- Difetto di istruttoria·
- Difetto di motivazione·
- Eccesso di potere·
- Improcedibilità·
- Legittimazione passiva·
- Messa in sicurezza·
- Ordinanza contingibile e urgente·
- Principio di proporzionalità·
- Reintegrazione nel possesso·
- Sopravvenuta carenza di interesse·
- Spese compensate·
- Violazione art. 3 L. 241/1990·
- Violazione art. 97 Cost.
5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-03-01, n. 201703017Provvedimento:Leggi di più...- art. 136 d.p.r. n. 115/2002·
- art. 33 l. n. 189/2002·
- art. 380 e 381 c.p.p.·
- condanna penale per reati ostativi alla regolarizzazione·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- revoca patrocinio a spese dello Stato·
- rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare·
- violazione art. 3 l. n. 241/90