Articolo 2509 bis del Codice civile

Art. 2509-bis.

(( (Responsabilita' in caso di inosservanza delle formalita').))((Fino all'adempimento delle formalita' sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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