Articolo 151 del Codice civile
Art. 151.
(Cause di separazione personale).
La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.((12a)) ---------------AGGIORNAMENTO (12a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.
(Cause di separazione personale).
La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.((12a)) ---------------AGGIORNAMENTO (12a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.