Articolo 151 del Codice civile

Art. 151.

(Cause di separazione personale).

La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.((12a)) ---------------AGGIORNAMENTO (12a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1968

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