Articolo 2788 del Codice civile

Art. 2788.

(Prelazione per il credito degli interessi).

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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