Articolo 1097 del Codice civile
Art. 1097.
(Diritto agli avanzi d'acqua).
Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.
(Diritto agli avanzi d'acqua).
Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.
Sentenze • 4
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-12-14, n. 201500370Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- annullamento ordinanza di ripristino·
- consulenza tecnica d'ufficio (CTU)·
- eccesso di potere·
- indennità di spese per CTU·
- legittimo affidamento dei terzi acquirenti·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- regolamento edilizio comunale·
- sospensione dell'ordine di ripristino·
- travisamento di fatto