Articolo 1097 del Codice civile

Art. 1097.

(Diritto agli avanzi d'acqua).

Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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