Articolo 1738 del Codice civile

Art. 1738.

(Revoca).

Finche' lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente puo' revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivita' prestata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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