Articolo 2938 del Codice civile

Art. 2938.

(Non rilevabilita' d'ufficio).

Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi