Articolo 19 del Codice civile
Art. 19.
(Limitazioni del potere di rappresentanza).
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
(Limitazioni del potere di rappresentanza).
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400405Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
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