Articolo 19 del Codice civile
Art. 19.
(Limitazioni del potere di rappresentanza).
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
(Limitazioni del potere di rappresentanza).
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
2. CGARS, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400405Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
- divisore per calcolo retribuzione·
- eccesso di potere·
- effetto conformativo·
- esclusione da gara·
- lavoro discontinuo·
- minimi salariali contrattuali·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- sindacato del giudice amministrativo·
- spese processuali·
- verifica di anomalia dell'offerta
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202308405Provvedimento:Leggi di più...- appello·
- art. 2126 c.c.·
- art. 29 d.P.R. n. 761 del 1979·
- art. 36 Cost.·
- compensazione delle spese·
- differenze retributive·
- giurisdizione del TAR·
- inquadramento del personale·
- mansioni superiori·
- presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive·
- prova delle mansioni svolte·
- violazione art. 104 c.p.a.