Articolo 19 del Codice civile

Art. 19.

(Limitazioni del potere di rappresentanza).

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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