Articolo 2569 del Codice civile
Art. 2569.
(Diritto di esclusivita').
((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato))
In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.
(Diritto di esclusivita').
((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato))
In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.