Articolo 2569 del Codice civile

Art. 2569.

(Diritto di esclusivita').

((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato))

In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1992
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