Articolo 7 del Codice civile

Art. 7.

(Tutela del diritto al nome).

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu' giornali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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