Articolo 2741 del Codice civile

Art. 2741.

(Concorso dei creditori e cause di prelazione).

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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