Articolo 1065 del Codice civile

Art. 1065.

(Esercizio conforme al titolo o al possesso).

Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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