Articolo 1356 del Codice civile
Art. 1356.
(Pendenza della condizione).
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.
(Pendenza della condizione).
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100187Provvedimento:Leggi di più...- abuso di potere·
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- diritti dei ricorrenti·
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- partecipazione al procedimento amministrativo·
- procedura amministrativa·
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- sospensione del procedimento amministrativo·
- violazione del diritto di difesa
5. TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-03-17, n. 201400877Provvedimento:Leggi di più...- Acquisizione ex art. 42-bis DPR 327/2001·
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- Diritto soggettivo·
- Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo·
- Illecito permanente·
- Indennità di requisizione·
- Interesse legittimo·
- Mancata percezione reddito·
- Prescrizione·
- Prova del danno·
- Requisizione illegittima·
- Restituzione bene·
- Riduzione in pristino stato·
- Risarcimento danni