Articolo 2725 del Codice civile

Art. 2725.

(Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).

Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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