Articolo 1858 del Codice civile

Art. 1858.

(Nozione).

Lo sconto e' il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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