Articolo 711 del Codice civile
Art. 711.
(Retribuzione).
L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.
(Retribuzione).
L'ufficio dell'esecutore testamentario e' gratuito. Tuttavia il testatore puo' stabilire una retribuzione a carico dell'eredita'.