Articolo 963 del Codice civile

Art. 963.

(Perimento totale o parziale del fondo).

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

Se e' perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, puo' chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.

Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennita' e' ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita' si ripartisce a norma del comma precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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