Articolo 1067 del Codice civile

Art. 1067.

(Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu').

Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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