Articolo 1164 del Codice civile

Art. 1164.

(Interversione del possesso).

Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non puo' usucapire la proprieta' della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso e' stato mutato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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