Articolo 1855 del Codice civile

Art. 1855.

(Operazione a tempo indeterminato).

Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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