Articolo 1686 del Codice civile

Art. 1686.

(Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto).

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore puo' depositare le cose a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto e' stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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