Articolo 1054 del Codice civile
Art. 1054.
(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).
Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).
Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.
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